Avvocato Domenico Esposito |
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LA SENTENZA EMESSA PRIMA DEL DIBATTIMENTO E' RICORRIBILE SOLO PER CASSAZIONECASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25.01.2002 (19-12-2001), n. 3027 Pres. Vessia A FATTO Il Pretore di Rieti, con sentenza pronunciata all'udienza del 25 febbraio 1999, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha dichiarato non doversi a procedere nei confronti di ........................, in ordine ai delitti di ingiuria (art. 594 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.) e minacce (art. 612 c.p.), ritenendo che la querela della persona offesa non fosse stata validamente proposta. La sentenza, emessa in pubblica udienza, richiama espressamente l'art. 129 c.p.p. e non l'art. 469 c.p.p. Dal verbale di udienza non risulta che le parti siano state interpellate sulla questione concernente la irritualità della querela. Avverso detta sentenza hanno proposto appello entrambi gli uffici del pubblico ministero legittimati. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 30 novembre 1999, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, ritenendo che la sentenza impugnata, pronunciata in fase predibattimentale, fosse inappellabile ex art. 469 cod. proc. pen., e ricorribile in cassazione ex art. 568, comma 2, stesso codice. Secondo la Corte di Appello la circostanza che, nella specie, non sia intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento, è elemento che qualifica la sentenza impugnata come sentenza di proscioglimento prima del dibattimento, quindi inappellabile art. 469 c.p.p., e correlativamente connota l'impugnazione del PM come ricorso per cassazione. Il ricorso è stato assegnato alla quinta sezione di questa Corte, la quale, stante l'esistenza del contrasto sulla inappellabilità della sentenza predibattimentale, ha ritenuto opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite, con ordinanza del 9 luglio 2001. Il Primo Presidente Aggiunto ha fissato, per la trattazione del ricorso, in camera di consiglio, l'udienza del 19 dicembre 2001. DIRITTO Le questioni poste all'esame delle Sezioni Unite sono le seguenti: L'esame della giurisprudenza della Corte di Cassazione evidenzia due orientamenti. Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, la violazione delle disposizioni dell'art. 469 c.p.p. (sentenza contenente una pronuncia nel merito o una pronuncia di non doversi procedere, nonostante l'opposizione di una delle parti) renderebbe tale pronuncia appellabile. La questione giuridica, ad avviso delle S.U., deve trovare soluzione sulla base di una interpretazione non solo letterale e sistematica, ma anche coerente con i principi costituzionali e con quelli che ispirano il nuovo processo penale. Considerando il tenore letterale dell'articolo 469 c.p.p., si osserva che il legislatore ha inserito tale norma nel libro settimo del codice, intitolato al "giudizio" ed esattamente negli "atti preliminari al dibattimento", ossia funzionali dell'ordinario giudizio. Si può osservare che solo in via eccezionale il legislatore consente un "proscioglimento prima del dibattimento", e ciò a precise condizioni: Per espressa previsione legislativa la sentenza di proscioglimento è dichiarata "inappellabile" e, quindi, solo ricorribile in Cassazione. Le Sezioni Unite ritengono che i limiti di applicabilita della sentenza di proscioglinnento anticipato nella fase predibattimentale siano stati fissati tassativamente dalla legge e che, di conseguenza, ii giudice ex art. 469 c.p.p. puô pronunciare il proscioglimento soltanto nelle ipotesi espressamente indicate e solo se vi sia stato l'interpello delle parti e la non opposizione delle stesse. Non vi è spazio per un proscioglimento da parte del giudice ex art. 129 c.p.p., quale sia stato l'atteggiamento delle parti, con sentenza predibattimentale. Il riferimento nell'art. 469 c.p.p. all'art. 129 c.p.p. deve ritenersi effettuato solo per escluderne l'applicabilità in sede predibattimentale. Le Sezioni Unite condividono l'orientamento giurisprudenziale conseguente in ordine al regime di impugnazione della sentenza predibattimentale emessa in violazione dell'art. 469 c.p.p. (recentemente ribadito anche dalla sentenza Sez. VI, cc. 16 maggio 2001, dep. in data 8 giugno 2001, imp. Marchetto), secondo cui l'unico rimedio possibile è il ricorso per Cassazione. Come osserva giustamente il Procuratore Generale di questa Corte, il problema vero è quello di accertare la compatibilith della sentenza ex art. 129 c.p.p. con la fase predibattimentale. Ritengono le Sezioni Unite che l'art. 129 c.p.p. non delinea un modello procedimentale tipico compatibile con il procedimento eccezionale ed incidentale ex art. 469 c.p.p. A voler ipotizzare la compatibilità ci si imbatterebbe in una illogicità del sistema difficilmente comprensibile: Nella fase predibattimentale dell'attuale processo (diversamente la questione poteva porsi in base all'art. 152 c.p.p. del 1930) la fondamentale censura tra fase dell'indagine e fase del dibattimento porta ad escludere che possa Questo argomento non esclude che l'art. 129 c.p.p. trovi invece applicazione nella fase dibattimentale, ove ben altra è la capacità cognitiva del giudice. Qui è ben possibile, che, in presenza della prescrizione, il giudice pronunci una sentenza di proscioglimento nel merito, se l'innocenza risulti già dalla illustrazione introduttiva delle ipotesi dell'accusa e della difesa, dalle prove indicate e ammesse e - soprattutto - dall'espletamento delle prove di accusa. Questa interpretazione sembra anche più conforme ai principi costituzionali ed alle caratteristiche del nuovo processo penale. La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere della legittimità dell'art. 469 cod. proc. pen. sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), della indipendenza della funzione giurisdizionale (art. 101 Cost.) e della obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), nella parte in cui non consente al giudice del predibattimento di conoscere ed utilizzare gli atti raccolti nel fascicolo del PM e neppure tutti quelli che sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento. In sostanza il remittente, premessa la carenza, nel particolare stadio del processo in cui si inscrive la norma impugnata, di atti sulla base dei quali operare una adeguata verifica circa la corrispondenza del fatto all'ipotesi contestata, sosteneva che il giudice era indebitamente vincolato all'ipotesi accusatoria del PM, con conseguente limitazione dei suoi poteri di cognizione e di decisione sul fatto. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 91 del 1992, ha dichiarato non fondata la questione, sulla base di un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, perché gli interventi giurisdizionali si modellano in funzione delle caratteristiche della domanda che essi mirano a soddisfare; in secondo luogo perché la pronuncia deve essere rapportata al tipo di accertamento che deve essere compiuto e alla fase in cui tale potere deve essere esercitato. Viene dunque, in rilievo il principio della domanda sulla base del quale sono individuati e definiti i poteri di cognizione e di decisione del giudice predibattimentale. Ed "ove si svilisse" questo principio - afferma la Corte - "specie in un sistema di tipo accusatorio o si omettesse di dare il necessario risalto alla ripartizione funzionale della giurisdizione, si finirebbe ineluttabilmente per configurare un giudice che, lungi dall'essere soggetto soltanto alla legge, sarebbe esso stesso in larga misura fonte dei propri poteri". Sussiste, pertanto, una stretta connessione tra principio della domanda - che qualifica l'intero contraddittorio e concerne parimenti accusa e difesa - e divieto di assunzione da parte del giudice di poteri decisori al di fuori degli schemi legislativamente previsti. Nel sistema del codice del 1930 il timone della sentenza di proscioglimento anticipata era nelle sole mani del giudice, che poteva utilizzare il patrimonio informativo indifferenziato dell'unico fascicolo processuale, sicché era coerente affidare al giudice la valutazione dei presupposti per il proscioglimento prima del dibattimento con la formula liberatoria del rito, salva la facoltà delle parti di proporre impugnazione. P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rieti per l'ulteriore corso. |
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